UNA SENTENZA RIVOLUZIONARIA: la domanda amministrativa come dies a quo della prescrizione in materia di ratei pensionistici

Lo studio CDF Avvocati si occupa, nella sua ampia sfera di attività, della materia specialistica dei benefici contributivi concessi ai lavoratori esposti all’amianto, ovvero di quella normativa grazie alla quale, per effetto del rischio connesso all’attività lavorativa, il periodo di contribuzione si moltiplica per il coefficiente 1,5 con lo scopo di maturare anticipatamente il diritto alla pensione o ricalcolare l’importo della pensione con il conseguente aumento della stessa e corresponsione dei ratei arretrati.

A questo proposito, è di grandissimo rilievo il caso affrontato e risolto vittoriosamente dai legali dello studio riguardante la vicenda del Sig. G.C., lavoratore presso un’agenzia di trasporto in qualità di manovale/pulitore.

Dopo aver accertato il periodo di lavoro e le mansioni svolte e dopo aver appurato, per il tramite di una CTU, che la quantità di fibre di amianto cui era stato esposto era superiore al massimo legale, nel 2016il Tribunale Civile di Rieti (sezione lavoro) ha accolto la domanda del ricorrente riconoscendogli il diritto alla rivalutazione dei contributi pensionistici.

Nonostante l’accoglimento della domanda del ricorrente, l’INPS ha quantificato erroneamente i ratei pensionistici applicando l’art 38 del D.L. n. 98 del 2011, secondo il quale i ratei arretrati di pensione si prescrivono in 5 anni.

L’INPS ha così concesso al lavoratore la rivalutazione dall’anno 2011, individuando come dies a quo la data in cui è stato emesso il dispositivo da parte del Tribunale di Rieti.

Di conseguenza, i nostri avvocati si sono trovati costretti ad adire la Corte dei Conti al fine di ottenereil riconoscimento dell’inesattezza del ricalcolo della pensione operato dall’INPS e di condannare l’ente ad erogare in favore del ricorrente gli arretrati scaturenti dal suddetto ricalcolo.

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso basando la sua pronuncia sulle seguenti ragioni:

– ll sig. G.C. ha provveduto ad instaurare il previsto procedimento amministrativo presso l’INPS ai fini del riconoscimento dell’anzianità contributiva nel 2011 senza ricevere risposta;

Tale atto ha consentito l’interruzione del termine prescrizionale.

– la recente legge n. 98/2011, nel caso di specie, non si può applicare. Infatti, sul punto la Cassazione ha osservato come il più breve termine quinquennale debba applicarsi, in quanto più svantaggioso, solo per il futuro ed inoltre non può valere per i giudizi già in corso;

– peraltro, il sig. G.C. non avrebbe potuto chiedere la rivalutazione dell’anzianità contributiva per l’applicazione dei suddetti benefici senza prima ricevere il riconoscimento del beneficio stesso (beneficio riconosciuto solo con la sentenza del giudice del lavoro).

In conclusione, il dies a quo coincide con la domanda con cui il ricorrente si è operato per instaurare il previsto procedimento amministrativo presso l’INPS (2011) e resta ferma l’applicazione del termine di prescrizione decennale per i ratei arretrati della pensione rivalutata (e non come ha sostenuto l’INPS i cinque anni precedenti dal 2016).

Il principio enunciato dalla suddetta Corte ha certamente carattere rivoluzionario ed è di grande portata pratica.

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