LE SPESE STAORDINARIE A CARICO DEI GENITORI SEPARATI

👨🏼‍⚖️La Corte di Cassazione Sezione I Civile ha statuito, nella sentenza n. 6933/2023 che le spese straordinarie per i figli di genitori separati vanno suddivise in base alle rispettive sostanze patrimoniali e alla capacità di lavoro di ciascun obbligato.

👨‍👩‍👧 Nel caso di specie, la Cassazione aveva accolto il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato a pagare una ingente somma mensile per le spese straordinarie di ciascun figlio, oltre alle spese ordinarie (spese mediche, scolastiche, sportive).

In particolare sono distinguibili: (a) gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.

Nonostante per la quantificazione delle spese straordinarie si utilizzino i noti criteri per il calcolo dell’assegno di mantenimento, ed in particolare si tiene conto dei diversi redditi dei genitori e della opportuna proporzionalità della partecipazione, bisogna tenere a mente che le spese straordinarie non seguono un’esigenza direttamente perequativa come avviene appunto per l’assegno di mantenimento, in quanto l’apporto straordinario ha lo scopo di garantire il sostengo economico per specifiche, eventuali ed eccezionali esigenze dei figli.

Questa valutazione non dovrebbe quindi essere svolta solo sulla base dei suddetti criteri ma dovrà essere il giudice di merito a stabilire un’equa ripartizione tramite il suo prudente apprezzamento.

Pertanto, la decisione impugnata è stata cassata perché il Tribunale non si è fatta carico di motivare l’elevata percentuali di spese a carico del padre, già onerato da un congruo assegno di mantenimento ‼️🗞️

Condividi

Altri articoli del nostro blog