Nel caso di esposizione all’amianto il rischio morbigeno è molto elevato, anche a molti anni di distanza dal termine dell’esposizione. Ciò perché le polveri sottilissime di amianto permangono nell’organismo anche fino a 40 anni dopo la fine dell’esposizione effettiva.
Ciò è affermato da studi scientifici ormai consolidati.
Nel caso di accertata malattia causata da inalazioni di polveri durante l’attività lavorativa l’Inail riconosce un indennizzo per il danno biologico subito.
Tuttavia, l’indennizzo individuato ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs n.38/2000 fa riferimento alla “lesioni dell’integrità psicofisica, operando esclusivamente entro detti limiti l’assicurazione sociale del danno biologico.
La citata norma prevede l’erogazione di un indennizzo e non di un risarcimento del danno biologico, a sottolineare che il danno biologico indennizzabili in sede previdenziale si distingue rispetto a quello civile per l’assenza del presupposto della colpa, tale norma previdenziale fissa la corresponsione di un minimum sociale garantito (art. 38 Cost).
La copertura sociale indennizza ma non risarcisce integralmente, dovendosi pertanto riconoscere il diritto del lavoratore di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno di
differenziale, (anche esistenziale e/o o biologico dinamico) strettamente correlato alla lesione dell’integrità psicofisica (art. 32 Cost).
Un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 13 comporta dunque, lapersistenza del diritto della parte lesa di ottenere il risarcimento integrale del danno alla salute, pertanto sussiste il diritto del danneggiato al c.d. danno biologico differenziale pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di liquidazione del danno secondo i criteri civilistici e l’importo liquidato dall’Inail.
Pertanto il soggetto che ritiene di aver subito un danno biologico a causa dell’ambiente di lavoro, accertata l’origine professionale della patologia potrà rivolgersi, oltre all’Inail, anche al datore di lavoro per ottenere il cosiddetto Danno differenziale.