Vi siete mai chiesti come può un lavoratore ottenere il risarcimento del danno da parte dell’INAIL in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale?
Il lavoratore può innanzitutto presentare un ricorso amministrativo all’Inail e nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata ovvero accolta con esito insoddisfacente, il lavoratore può adire il giudice del lavoro competente per territorio. L’azione giudiziale si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni, decorrenti dal giorno dell’infortunio.
La questione della sospensione della prescrizione triennale della domanda per l’azione nei confronti dell’INAIL è stata affrontata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11928/2019.
Il caso riguardava un lavoratore affetto dalla sindrome del tunnel carpale che aveva ottenuto nei giudizi di merito il riconoscimento alle prestazioni assicurative dovute per legge.
In particolare, la corte d’appello competente aveva respinto l’eccezione della prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 1124/1965 e sul punto l’Inail aveva proposto ricorso in Cassazione che, però, in presenza di numerosi contrasti sulla complessa questione veniva rimessa alle Sezioni Unite Civili.
Secondo l’Inail la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione per conseguire la prestazione dell’Inail dovesse restare sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
L’Inail aveva invocato numerosi precedenti della Cassazione secondo cui decorsi i 150 giorni senza che l’Istituto si sia pronunciato sul riconoscimento della prestazione si forma il silenzio rigetto e con l’esaurimento del procedimento amministrativo cessa la sospensione della prescrizione.
Tuttavia, altrettante sono state le pronunce di senso opposto in tema di sospensione della prescrizione triennale.
In base a questo secondo orientamento, in particolare, il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art 112 del dpr sopra richiamato deve rimanere sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 gg previsto dalla legge.
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato continuità a questo secondo orientamento ed hanno basato la loro statuizione sulle seguenti motivazioni:
In primo luogo, hanno sostenuto che il decorso dei termini indicati nel terzo comma dell’art 112 del dpr 1124/1965 è utile solo al fine di rimuovere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria con la conseguenza che solo da quel momento l’interessato ha la facoltà di proporre il ricorso giudiziale.
In ogni caso poi le Sezioni Unite hanno ricordato che il terzo comma dell’art 111 del medesimo decreto assegni all’amministrazione un temine ordinatorio a partire dal quale è attribuito all’assicurato la facoltà e non l’obbligo di agire, non potendosi qualificare la condotta inerte come espressione di mero rigetto bensì come inadempimento.
Dott.ssa Anna Catalano